Titolo II - Del Lavoro Nellimpresa

Articolo 2146 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quinto - Del Lavoro · Titolo II - Del Lavoro Nellimpresa

Conferimento delle scorte

Dispositivo

Le scorte vive e morte sono conferite dal concedente e dal mezzadro in parti uguali, salvo diversa disposizione [delle norme corporative] ^(1), della convenzione o degli usi.

Le scorte conferite divengono comuni in proporzione dei rispettivi conferimenti [2145], [2163] ^(2).

(1) Le norme corporative sono state abrogate quali fonti di diritto per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

(2) Per quanto attiene la ripartizione delle scorte vive nei contratti di mezzadria si veda la L. 29 maggio 1956, n. 500.

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