Articolo 2026 Codice Civile
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quarto - Delle Obbligazioni · Titolo V - Dei Titoli Di Credito
Pegno
Dispositivo
La costituzione in pegno di un titolo nominativo [2786] può farsi anche mediante consegna del titolo, girato con la clausola "in garanzia" o altra equivalente ^(1) ^(2).
Il giratario in garanzia non può trasmettere ad altri il titolo se non mediante girata per procura [2014].
(1) Si veda l'art. 3, R.D. 29 marzo 1942, n. 239 e l'art.87, D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) in materia di azioni.
(2) Sono comunque necessarie l'annotazione sul titolo e sul registro dell'emittente (2024c.c.).
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