Titolo V - Dei Titoli Di Credito

Articolo 2021 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quarto - Delle Obbligazioni · Titolo V - Dei Titoli Di Credito

Legittimazione del possessore

Dispositivo

Il possessore di un titolo nominativo è legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato ^(1) per effetto dell'intestazione a suo favore contenuta nel titolo e nel registro dell'emittente ^(2).

(1) Tale diritto può avere contenuto vario: può trattarsi non solo del diritto ad una prestazione (ad esempio a ricevere una somma di denaro) ma anche di quello ad esercitare il voto se si tratta di azione societaria (2351c.c.).

(2) A differenza di quanto accade per i titoli al portatore (2003c.c.), quelli nominativi e quelli all'ordine (2008c.c.) permettono l'esercizio del diritto in base ad un possesso qualificato.

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Massime notarili collegate