Titolo V - Dei Titoli Di Credito

Articolo 2018 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quarto - Delle Obbligazioni · Titolo V - Dei Titoli Di Credito

Diritti del ricorrente durante il termine per l'opposizione

Dispositivo

Durante il termine stabilito dall'articolo [2016], il ricorrente può compiere tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti, e, se il titolo è scaduto o pagabile a vista, può esigerne il pagamento mediante cauzione o chiedere il deposito giudiziario della somma [91 l. camb.; 71 l. ass.].

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