Titolo IV - Delle Promesse Unilaterali

Articolo 1991 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quarto - Delle Obbligazioni · Titolo IV - Delle Promesse Unilaterali

Cooperazione di più persone

Dispositivo

Se l'azione è stata compiuta da più persone separatamente, oppure se la situazione è comune a più persone, la prestazione promessa, quando è unica, spetta a colui che per primo ne ha dato notizia al promittente ^(1).

(1) La norma è comunque derogabile in quanto il promittente può stabilire un diverso criterio per l'attribuzione della prestazione promessa.

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