Titolo III - Dei Singoli Contratti

Articolo 1985 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quarto - Delle Obbligazioni · Titolo III - Dei Singoli Contratti

Recesso dal contratto

Dispositivo

Il debitore può recedere dal contratto ^(1) offrendo il pagamento del capitale e degli interessi a coloro con i quali ha contrattato o che hanno aderito alla cessione [1332]. Il recesso ha effetto dal giorno del pagamento.

Il debitore è tenuto al rimborso delle spese di gestione [1981]; [193] disp. att.] ^(2).

(1) Il recesso, però, non è esercitabile sempre: deve intervenire prima che si sia avuta liquidazione dei beni. Inoltre, la norma attribuisce tale facoltà al solo debitore e non ai creditori cessionari.

(2) Anche se tali spese non formano oggetto dell'offerta che il debitore fa per esercitare il recesso (comma 1), egli è comunque tenuto a sostenerle.

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