Titolo III - Dei Singoli Contratti

Articolo 1982 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quarto - Delle Obbligazioni · Titolo III - Dei Singoli Contratti

Riparto

Dispositivo

I creditori devono ripartire tra loro le somme ricavate in proporzione dei rispettivi crediti, salve le cause di prelazione ^(1). Il residuo spetta al debitore [193] disp. att.] ^(2).

(1) La regola si applica ai creditori stipulanti (1977c.c.) ed a quelli aderenti (1981c.c.). Lapar condicio creditorum, quindi, può ricevere applicazione parziale se non tutti i creditori del debitore sono parte della stipula.

(2) Poiché il debitore è rimasto proprietario dei beni, il residuo spetta a lui.

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