Articolo 1964 Codice Civile
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quarto - Delle Obbligazioni · Titolo III - Dei Singoli Contratti
Compensazione dei frutti con gli interessi
Dispositivo
Salva la disposizione dell'articolo [1448] ^(1), è valido il patto col quale le parti convengono che i frutti si compensino con gli interessi in tutto o in parte ^(2). In tal caso il debitore può in ogni tempo estinguere il suo debito e rientrare nel possesso dell'immobile [192] disp. att.].
(1) La norma fa salva l'esperibilità dell'azione di rescissione per lesione.
(2) La norma disciplina la c.d. anticresi compensativa, che si distingue dalla c.d. anticresi estintiva (v.1960c.c.).
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