Titolo III - Dei Singoli Contratti

Articolo 1931 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quarto - Delle Obbligazioni · Titolo III - Dei Singoli Contratti

Compensazione dei crediti e debiti

Dispositivo

In caso di liquidazione coatta amministrativa [194] ss l.f.] dell'impresa del riassicuratore o del riassicurato, i debiti e i crediti che, alla fine della liquidazione, risultano dalla chiusura dei conti relativi a più contratti di riassicurazione, si compensano di diritto [187] disp. att.; [56], [201] l.f.] ^(1).

(1) Di norma tali soggetti regolano la pluralità di rapporti di debito-credito in un apposito conto che può anche assumere natura di conto corrente (1823c.c.).

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