Articolo 1830 Codice Civile
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quarto - Delle Obbligazioni · Titolo III - Dei Singoli Contratti
Sequestro o pignoramento del saldo
Dispositivo
Se il creditore di un correntista ha sequestrato o pignorato l'eventuale saldo del conto spettante al suo debitore, l'altro correntista non può, con nuove rimesse ^(1), pregiudicare le ragioni del creditore. Non si considerano nuove rimesse quelle fatte in dipendenza di diritti sorti prima del sequestro o del pignoramento ^(2).
Il correntista presso cui è stato eseguito il sequestro o il pignoramento deve darne notizia all'altro. Ciascuno di essi può recedere dal contratto ^(3).
(1) Questo perchè a seguito di una nuova rimessa il saldo potrebbe diminuire. Si ritengono invece ammesse le operazioni che lo facciano aumentare.
(2) In tal caso prevalgono i diritti sorti anteriormente le cui rimesse non potrebbero pregiudicare il saldo esistente al momento del sequestro o pignoramento.
(3) Il correntista che subisce pignoramento o sequestro può esercitare tale recesso solo se ha effettuato la comunicazione di cui al periodo precedente.
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