Articolo 1828 Codice Civile
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quarto - Delle Obbligazioni · Titolo III - Dei Singoli Contratti
Efficacia della garanzia dei crediti iscritti
Dispositivo
Se il credito incluso nel conto è assistito da una garanzia reale o personale, il correntista ha diritto di valersi della garanzia per il saldo esistente a suo favore alla chiusura del conto e fino alla concorrenza del credito garantito ^(1).
La stessa disposizione si applica se per il credito esiste un coobbligato solidale.
(1) Pertanto se il saldo positivo a favore di una delle parti è superiore alla somma originariamente garantita è solo tale somma che continua, al saldo, ad essere garantita.
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