Articolo 1818 Codice Civile
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quarto - Delle Obbligazioni · Titolo III - Dei Singoli Contratti
Impossibilità o notevole difficoltà di restituzione
Dispositivo
Se sono state mutuate cose diverse dal danaro, e la restituzione è divenuta impossibile o notevolmente difficile per causa non imputabile al debitore ^(1), questi è tenuto a pagarne il valore ^(2), avuto riguardo al tempo e al luogo in cui la restituzione si doveva eseguire.
(1) Il concetto di impossibilità o notevole difficoltà è specificato considerando la previsione dell'art.1256c.c..
(2) Si tratta di una eccezione a quanto disciplina l'art.1813c.c..
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