Articolo 1796 Codice Civile
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quarto - Delle Obbligazioni · Titolo III - Dei Singoli Contratti
Diritti del possessore della nota di pegno insoddisfatto
Dispositivo
Il possessore della nota di pegno, che non sia stato soddisfatto ^(1) alla scadenza e che abbia levato il protesto a norma della legge cambiaria ^(2), può far vendere le cose depositate in conformità dell'articolo 1515, decorsi otto giorni da quello della scadenza [68 l. camb.; 60 l. ass.; [53] l.f.].
Il girante che ha pagato volontariamente il possessore della nota di pegno è surrogato nei diritti di questo, e può procedere alla vendita delle cose depositate decorsi otto giorni dalla scadenza [1515]; [83] disp. att.].
(1) Si tratta del creditore che, alla scadenza dell'obbligazione, non ha ricevuto l'adempimento.
(2) Si vedano gli articoli 68 e seguenti del R.D. 5 dicembre 1933, n. 1669 che detta norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario. Il protesto è un atto pubblico (2699c.c.) con cui si certifica la presentazione del titolo ed il rifiuto di accettare o pagare.
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