Titolo III - Dei Singoli Contratti

Articolo 1793 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quarto - Delle Obbligazioni · Titolo III - Dei Singoli Contratti

Diritti del possessore

Dispositivo

Il possessore della fede di deposito unita alla nota di pegno ha diritto alla riconsegna delle cose depositate [1777]; egli ha altresì diritto di richiedere che, a sue spese, le cose depositate siano divise in più partite e che per ogni partita gli sia rilasciata una fede di deposito distinta con la nota di pegno in sostituzione del titolo complessivo [1996], [2000].

Il possessore della sola nota di pegno ha diritto di pegno [1791] sulle cose depositate [2784].

Il possessore della sola fede di deposito [1780]****non ha diritto alla riconsegna delle cose depositate, se non osserva le condizioni indicate dell'articolo [1795]; egli può valersi della facoltà concessa dall'articolo [1788].

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