Articolo 1788 Codice Civile
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quarto - Delle Obbligazioni · Titolo III - Dei Singoli Contratti
Diritti del depositante
Dispositivo
Il depositante ha diritto d'ispezionare le merci depositate e di ritirare i campioni d'uso [1793].
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