Titolo III - Dei Singoli Contratti

Articolo 1747 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quarto - Delle Obbligazioni · Titolo III - Dei Singoli Contratti

Impedimento dell'agente

Dispositivo

L'agente che non è in grado di eseguire l'incarico affidatogli ^(1) deve dare immediato avviso al preponente. In mancanza è obbligato al risarcimento del danno [1727].

(1) L'impossibilità deve dipendere da una causa sopravvenuta, in quanto quella originaria impedisce il sorgere stesso del rapporto contrattuale (v.1463c.c.). Se il rapporto di agenzia è a tempo indeterminato, esso si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando il preponente non ha più interesse ad esigere la prestazione. Se è a tempo determinato, il preponente può recedere dal contratto se non ha interesse all'adempimento parziale (cioè alla parte di prestazione svolta prima del verificarsi della causa di impossibilità sopravvenuta, v.1256c.c.).

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