Titolo III - Dei Singoli Contratti

Articolo 1652 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quarto - Delle Obbligazioni · Titolo III - Dei Singoli Contratti

Anticipazioni all'affittuario

Dispositivo

Qualora l'affittuario non possa provvedere altrimenti, il locatore è tenuto ad anticipargli le sementi e le materie fertilizzanti e antiparassitarie necessarie per la coltivazione del fondo ^(1).

Il credito del locatore produce interessi in misura corrispondente al saggio legale ^(2).

(1) L'indicazione di tali strumenti non è tassativa: in generale, la norma si riferisce ai mezzi che l'affittuario ha l'obbligo di destinare alla coltivazione del fondo (v.1618c.c.) e che vanno reperiti sul mercato poichè non si possono ricavare dal fondo stesso.

(2) L'affittuario deve restituire la somma spesa maggiorata degli interessi (1284c.c.).

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