Titolo III - Dei Singoli Contratti

Articolo 1625 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quarto - Delle Obbligazioni · Titolo III - Dei Singoli Contratti

Clausola di scioglimento del contratto in caso di alienazione

Dispositivo

^(1)Se si è convenuto che l'affitto possa sciogliersi in caso di alienazione, l'acquirente che voglia dare licenza all'affittuario, deve osservare la disposizione dell'articolo [1616] [1603].

Quando l'affitto ha per oggetto un fondo rustico la licenza deve essere data col preavviso di sei mesi e ha effetto per la fine dell'anno agrario in corso alla scadenza del termine di preavviso ^(2).

(1) La norma è di scarsissima applicazione giurisprudenziale (vedi anche art.1603c.c.).

(2) Si vedano gli articoli 4 e 58, L. 3 maggio 1982, n. 203.

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