Articolo 1557 Codice Civile
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quarto - Delle Obbligazioni · Titolo III - Dei Singoli Contratti
Impossibilità di restituzione
Dispositivo
Chi ha ricevuto le cose non è liberato dall'obbligo di pagarne il prezzo, se la restituzione di esse nella loro integrità è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile [1218], [1288], [1463] ^(1).
(1) L'ipotesi cui si riferisce la norma è quella in cui i beni siano ancora nella disponibilità dell'acquirente, che non li ha ancora venduti ad un terzo. Poichè questi non ne è divenuto proprietario (v.1158c.c.), la norma realizza un'inversione della regolares perit domino.
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