Articolo 1551 Codice Civile
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quarto - Delle Obbligazioni · Titolo III - Dei Singoli Contratti
Inadempimento
Dispositivo
In caso di inadempimento di una delle parti, si osservano le disposizioni degli articoli [1515] e [1516] ^(1), salva per i contratti di borsa l'applicazione delle leggi speciali [76] l.f.].
Se entrambe le parti non adempiono le proprie obbligazioni nel termine stabilito, il riporto cessa di avere effetto, e ciascuna parte ritiene ciò che ha ricevuto al tempo della stipulazione del contratto ^(2).
(1) La parte non inadempiente può anche decidere di avvalersi del rimedio della risoluzione per inadempimento (1453c.c.) o per violazione del termine essenziale (1457c.c.) e chiedere il risarcimento del danno (1218c.c.).
(2) Le parti possono escludere l'applicazione di tale comma espressamente o stabilendo che il termine non è essenziale (1457c.c.). Tale pattuizione non è vessatoria se posta a favore di entrambe le parti (1341c.c.).
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