Articolo 1543 Codice Civile
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quarto - Delle Obbligazioni · Titolo III - Dei Singoli Contratti
Forme
Dispositivo
La vendita [1470] di un'eredità deve farsi per atto scritto [1350], sotto pena di nullità [2725] ^(1).
Il venditore è tenuto a prestarsi agli atti che sono necessari da parte sua per rendere efficace, di fronte ai terzi, la trasmissione di ciascuno dei diritti compresi nell'eredità ^(2).
(1) Ciò anche se l'eredità non contiene beni immobili.
(2) Ad esempio, consegnando all'acquirente i documenti connessi alla vendita.
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