Titolo III - Dei Singoli Contratti

Articolo 1535 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quarto - Delle Obbligazioni · Titolo III - Dei Singoli Contratti

Proroga dei contratti a termine

Dispositivo

^(1)Se alla scadenza del termine le parti convengono di prorogare l'esecuzione del contratto, è dovuta la differenza tra il prezzo originario e quello corrente nel giorno della scadenza, salva l'osservanza degli usi diversi ^(2).

(1) La fattispecie in esame viene comunemente qualificata anche come riporto proroga (v.1548c.c.).

(2) Si tratta degli usi commerciali, con i quali spesso la proroga è fatta con il riporto (v.1548c.c.).

---