Articolo 1505 Codice Civile
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quarto - Delle Obbligazioni · Titolo III - Dei Singoli Contratti
Diritti costituiti dal compratore sulla cosa
Dispositivo
Il venditore che ha esercitato il diritto di riscatto riprende la cosa esente dai pesi e dalle ipoteche da cui sia stata gravata; ma è tenuto a mantenere le locazioni fatte senza frode, purché abbiano data certa [2704] e siano state convenute per un tempo non superiore ai tre anni [1604] ^(1).
(1) Dal tenore della norma e dalla "ratio"che le è sottesa si può desumere che sono fatte salve solo le locazioni (1571c.c.), mentre soccombono sia i diritti reali di garanzia (2784,2808c.c.) sia i diritti reali di godimento (978ss. c.c.).
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