Titolo II - Dei Contratti In Generale

Articolo 1446 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quarto - Delle Obbligazioni · Titolo II - Dei Contratti In Generale

Annullabilità nel contratto plurilaterale

Dispositivo

Nei contratti indicati dall'articolo [1420] l'annullabilità che riguarda il vincolo di una sola delle parti non importa annullamento del contratto, salvo che la partecipazione di questa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale ^(1).

(1) Si tratta di un'ipotesi specifica di annullamento parziale del contratto.

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Massime giurisprudenziali

Cass. civ. n. 18006/2025

I contratti complessi o plurilaterali sono caratterizzati da uno scopo comune, rilevante sul piano della causa concreta (che resta unica), e si distinguono, dunque, dai negozi collegati, i quali, pur conservando una propria causa autonoma, si trovano in rapporto di interdipendenza funzionale, finalizzata alla realizzazione di un risultato economico unitario e complesso, la quale dà luogo a una regolamentazione unitaria delle vicende relative alla permanenza del vincolo contrattuale, nel senso che le vicende di un contratto si ripercuotono sugli altri, condizionandone la validità e l'efficacia (principio del "simul stabunt, simul cadent").(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 18006 del 2 luglio 2025)

Massime notarili collegate