Articolo 1390 Codice Civile
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quarto - Delle Obbligazioni · Titolo II - Dei Contratti In Generale
Vizi della volontà
Dispositivo
Il contratto è annullabile se è viziata la volontà del rappresentante ^(1). Quando però il vizio riguarda elementi predeterminati dal rappresentato, il contratto è annullabile solo se era viziata la volontà di questo ^(2).
(1) Se, cioè, egli versa in errore (1427ss. c.c.), ovvero vi sia stata violenza (1434ss. c.c.) o dolo (1439ss. c.c.).
(2) Ad esempio, il rappresentato viene raggirato da un terzo in accordo con la controparte che ne trae profitto (1439comma 2, c.c.).
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