Titolo I - Delle Obbligazioni In Generale

Articolo 1296 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quarto - Delle Obbligazioni · Titolo I - Delle Obbligazioni In Generale

Scelta del creditore per il pagamento

Dispositivo

Il debitore ha la scelta di pagare all'uno o all'altro dei creditori in solido, quando non è stato prevenuto da uno di essi con domanda giudiziale ^(1).

(1) Se, nonostante domanda giudiziale di un creditore, il debitore adempie ad un diverso creditore, colui che ha agito in giudizio può scegliere se rivolgersi al creditore cui è stato fatto l'adempimento o proseguire il giudizio verso il debitore.

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