Titolo I - Delle Obbligazioni In Generale

Articolo 1290 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quarto - Delle Obbligazioni · Titolo I - Delle Obbligazioni In Generale

Impossibilità sopravvenuta di entrambe le prestazioni

Dispositivo

Qualora entrambe le prestazioni siano divenute impossibili e il debitore debba rispondere riguardo a una di esse ^(1), egli deve pagare l'equivalente ^(2) di quella che è divenuta impossibile per l'ultima ^(3), se la scelta spettava a lui. Se la scelta spettava al creditore, questi può domandare l'equivalente dell'una o dell'altra.

(1) Egli deve risponderne se è divenuta impossibile per causa a lui imputabile (1218c.c.).

(2) Ciò corrisponde a quanto il creditore avrebbe dovuto ottenere in base all'ultima prestazione.

(3) La regola si applica a prescindere dal fatto che l'obbligazione divenuta impossibile per ultima sia tale per colpa del debitore stesso.

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