Articolo 1288 Codice Civile
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quarto - Delle Obbligazioni · Titolo I - Delle Obbligazioni In Generale
Impossibilità di una delle prestazioni
Dispositivo
L'obbligazione alternativa si considera semplice, se una delle due prestazioni non poteva formare oggetto di obbligazione [1174], [1346] ^(1), o se è divenuta impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti [1256] ^(2).
(1) Si tratta di impossibilità originaria della prestazione, che può essere giuridica, come nel caso che vanga compravenduto un bene non commerciabile, o materiale, come nel caso in cui venga dedotto a prestazione di dare un bene inesistente in natura.
(2) La concentrazione non dipende da una scelta ma operaex lege.
---