Titolo I - Delle Obbligazioni In Generale

Articolo 1270 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quarto - Delle Obbligazioni · Titolo I - Delle Obbligazioni In Generale

Estinzione della delegazione

Dispositivo

Il delegante può revocare [1324] la delegazione, fino a quando il delegato non abbia assunto l'obbligazione in confronto del delegatario ^(1) o non abbia eseguito il pagamento a favore di questo ^(2).

Il delegato può assumere l'obbligazione o eseguire il pagamento a favore del delegatario anche dopo la morte o la sopravvenuta incapacità del delegante.

(1) In caso didelegatio promittendi.

(2) In caso didelegatio solvendi.

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