Articolo 1255 Codice Civile
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quarto - Delle Obbligazioni · Titolo I - Delle Obbligazioni In Generale
Riunione delle qualità di fideiussore e di debitore
Dispositivo
Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di fideiussore e di debitore principale, la fideiussione resta in vita, purché il creditore vi abbia interesse ^(1).
(1) E' necessario che il creditore abbia un interesse altrimenti, secondo la regola, opera la confusione.
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