Titolo XII - Delle Misure Di Protezione Delle Persone Prive In Tutto Od In Parte D

Articolo 426 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Primo - Delle Persone E Della Famiglia · Titolo XII - Delle Misure Di Protezione Delle Persone Prive In Tutto Od In Parte D

Durata dell'ufficio

Dispositivo

Nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o nella curatela dell'inabilitato [424] oltre dieci anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente ^(1), degli ascendenti o dei discendenti ^(2).

(1) Le parole «della persona stabilmente convivente,» sono state inserite dall'art. 8 della L. 9 gennaio 2004 n. 6.

(2) La cessazione dall'ufficio (salvi i casi di morte dell'interdetto o dell'inabilitato) consegue ad apposita domanda del tutore o del curatore, presentata al giudice tutelare alla scadenza del decennio.

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