Titolo XII - Delle Misure Di Protezione Delle Persone Prive In Tutto Od In Parte D

Articolo 416 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Primo - Delle Persone E Della Famiglia · Titolo XII - Delle Misure Di Protezione Delle Persone Prive In Tutto Od In Parte D

Interdizione e inabilitazione nell'ultimo anno di minore età

Dispositivo

Il minore non emancipato può essere interdetto [414] o inabilitato [415] nell'ultimo anno della sua minore età [2] ^(1). L'interdizione o l'inabilitazione ha effetto [421] dal giorno in cui il minore raggiunge l'età maggiore [40].

(1) La competenza funzionale alla pronuncia di interdizione del soggetto incapace di provvedere ai suoi interessi per effetto di abituale infermità di mente soltanto nell'ultimo anno della sua minore età (condizione dell'azione che deve permanere sino al momento della decisione) è attribuita al Tribunale per i minorenni.

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