Articolo 396 Codice Civile
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Primo - Delle Persone E Della Famiglia · Titolo X - Della Tutela E Della Emancipazione
Inosservanza delle precedenti norme
Dispositivo
Gli atti compiuti senza osservare le norme stabilite nell'articolo [394] possono essere annullati ^(1) istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa [1441] ss.] ^(2).
Sono applicabili al curatore le disposizioni dell'articolo [378].
(1) Nella disposizione in esame si prevede l'annullabilità degli atti di straordinaria amministrazione compiuti dall'emancipato senza il necessario consenso del curatore (pur senza doversi dimostrare alcun pregiudizio; è sufficiente il dato formale del difetto di un requisito, avendo tutti gli atti desumibili dall'art.394una particolare formalità imposta).
(2) I legittimati all'azione sono il minore e i suoi aventi causa; il terzo contraente non risulta invece legittimato.
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