Articolo 372 Codice Civile
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Primo - Delle Persone E Della Famiglia · Titolo X - Della Tutela E Della Emancipazione
Investimento di capitali
Dispositivo
I capitali del minore devono, previa autorizzazione [43], [45] del giudice tutelare [344], essere dal tutore investiti:
1) in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato;
2) nell'acquisto di beni immobili posti nello Stato;
3) in mutui [1813] garantiti da idonea ipoteca [2808] sopra beni posti nello Stato, o in obbligazioni emesse da pubblici istituti autorizzati a esercitare il credito fondiario;
4) in depositi [1834] fruttiferi presso le casse postali o presso altre casse di risparmio o monti di credito su pegno. Il giudice, sentito il tutore e il protutore, può autorizzare il deposito presso altri istituti di credito [251], ovvero, per motivi particolari, un investimento diverso da quelli sopra indicati ^(1).
(1) Le forme di investimento sono tra loro alternative, e l'ordine indicato dal legislatore non si ritiene essere vincolante. Permane comunque la generale responsabilità aquiliana del tutore il quale non abbia tempestivamente investito i capitali mantenendoli infruttuosi.
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