Titolo VIII - Delladozione Di Persone Maggiori Di Eta

Articolo 306 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Primo - Delle Persone E Della Famiglia · Titolo VIII - Delladozione Di Persone Maggiori Di Eta

Revoca per indegnità dell'adottato

Dispositivo

La revoca dell'adozione [307] può essere pronunziata dal tribunale [35] su domanda dell'adottante, quando l'adottato abbia attentato alla vita ^(1) di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale [18] c.p.] non inferiore nel minimo a tre anni ^(2).

Se l'adottante muore in conseguenza dell'attentato, la revoca dell'adozione può essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe l'eredità in mancanza dell'adottato e dei suoi discendenti [309], [463], [536].

(1) La norma si applica,a fortiori, nei casi di omicidio (pur essendo testualmente ed esclusivamente indicato il tentato omicidio di cui all'art. 56 del c.p.).

(2) Essendo la revoca uno strumento a carattere eccezionale, non subisce l'interpretazione estensiva. In generale si nota come l'elencazione delle cause di indegnità abbia carattere tassativo.

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