Titolo VI - Del Matrimonio

Articolo 96 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Primo - Delle Persone E Della Famiglia · Titolo VI - Del Matrimonio

Richiesta della pubblicazione

Dispositivo

La richiesta della pubblicazione [94] deve farsi da ambedue gli sposi o da persona che ne ha da essi ricevuto speciale incarico ^(1).

(1) Lo speciale incarico previsto dal presente articolo deve risultare, secondo quanto sancito dall'art. 50 del d.P.R. 396/2000, da scrittura privata (di cui all'art. 2702 del c.c.).

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Massime giurisprudenziali

Cass. civ. n. 17620/2013

Ai sensi dell'art. 28 della legge 31 maggio 1995, n. 218, il matrimonio celebrato all'estero è valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento della celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento; tale principio non è condizionato dall'osservanza delle norme italiane relative alla trascrizione, atteso che questa non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa e scopo di pubblicità di un atto già di per sé valido. Ne deriva che in tal caso il figlio va considerato, a tutti gli effetti, nato in costanza di matrimonio, onde competente a decidere della regolamentazione dei rapporti personali ed economici fra questi e i genitori é il tribunale ordinario. (Regola competenza d'ufficio).(Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 17620 del 18 luglio 2013)