Articolo 94 Codice Civile
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Primo - Delle Persone E Della Famiglia · Titolo VI - Del Matrimonio
Luogo della pubblicazione
Dispositivo
La pubblicazione deve essere richiesta [96] all'ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza [43] ed è fatta nei comuni di residenza degli sposi [106] ^(1).
[Se la residenza non dura da un anno, la pubblicazione deve farsi anche nel comune della precedente residenza] ^(2).
[L'ufficiale dello stato civile cui si domanda la pubblicazione provvede a chiederla agli ufficiali degli altri comuni nei quali la pubblicazione deve farsi. Essi devono trasmettere all'ufficiale dello stato civile richiedente il certificato dell'eseguita pubblicazione] ^(2).
(1) Secondo l'art. 53 del d.P.R. 396/2000, qualora gli sposi risiedano in Comuni diversi, l'ufficiale dello stato civile cui è stata richiesta la pubblicazione provvederà ad inoltrarla e richiederla anche all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza dell'altro sposo.
(2) Comma abrogato dall'art. 110 co. III del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
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