Titolo VI - Del Matrimonio

Articolo 88 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Primo - Delle Persone E Della Famiglia · Titolo VI - Del Matrimonio

Delitto

Dispositivo

Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra [117] c.c., [56], [575] ss. c.p.].

Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.

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