Articolo 220 Codice Civile
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Primo - Delle Persone E Della Famiglia · Titolo VI - Del Matrimonio
Amministrazione della comunione
Dispositivo
[Solo il marito può amministrare i beni della comunione e stare in giudizio per le azioni riguardanti la medesima; ma non può, salvo che a titolo oneroso, alienare o ipotecare i beni la cui proprietà cade nella comunione.]
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