Titolo VI - Del Matrimonio

Articolo 211 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Primo - Delle Persone E Della Famiglia · Titolo VI - Del Matrimonio

Obbligazioni dei coniugi contratte prima del matrimonio

Dispositivo

^(1)I beni della comunione rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio limitatamente al valore dei beni di proprietà del coniuge stesso prima del matrimonio che, in base a convenzione stipulata a norma dell'articolo [162], sono entrati a far parte della comunione dei beni.

(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 80 della L. 19 maggio 1975 n. 151.

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