Titolo VI - Del Matrimonio

Articolo 187 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Primo - Delle Persone E Della Famiglia · Titolo VI - Del Matrimonio

Obbligazioni contratte dai coniugi prima del matrimonio

Dispositivo

I beni della comunione [177], salvo quanto disposto nell'articolo [189], non rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio ^(1).

(1) Stante il richiamo all'art. 189, e rinviando a quanto si specificherà meglio in tale sede, si è evitato che l'articolo in esame divenisse un mezzo per proteggere in via assoluta i beni dei debitori che avessero assunto una obbligazione prima del matrimonio. La dottrina (Finocchiaro) ritiene addirittura la norma superflua e"frutto di un difetto di coordinamento dell'organo legislativo".

---