Titolo VI - Del Matrimonio

Articolo 161 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Primo - Delle Persone E Della Famiglia · Titolo VI - Del Matrimonio

Riferimento generico a leggi o agli usi

Dispositivo

Gli sposi non possono pattuire in modo generico che i loro rapporti patrimoniali siano in tutto o in parte regolati da leggi alle quali non sono sottoposti o dagli usi, ma devono enunciare in modo concreto il contenuto dei patti con i quali intendono regolare questi loro rapporti [210] ^(1).

(1) Le disposizioni devono essere riprodotte quali clausole, negli accordi patrimoniali tra coniugi; la volontà degli sposi, pertanto, risulterà esplicitamente contenuta nell'accordo senza rinvii o richiami.

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