Titolo VI - Del Matrimonio

Articolo 133 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Primo - Delle Persone E Della Famiglia · Titolo VI - Del Matrimonio

Prova della celebrazione risultante da sentenza penale

Dispositivo

Se la prova della celebrazione del matrimonio risulta da sentenza penale [654], l'iscrizione della sentenza nel registro dello stato civile assicura al matrimonio, dal giorno della sua celebrazione, tutti gli effetti riguardo tanto ai coniugi quanto ai figli ^(1).

(1) La norma disciplina l'estensione degli effetti civili di una sentenza penale, che faccia risultare la prova di un matrimonio; il requisito base è che ilpetitumdedotto nel processo penale vertesse sugli stessi fatti da registrare in sede civile, e che gli stessi siano stati ritenuti rilevanti (quindi oggetto di trattazione apposita, e reativo accertamento) nella sede di provenienza.Archetipo che non desta problemi applicativi risulta essere il procedimento penale a carico dell'ufficiale di stato civile per alterazione dell'atto di matrimonio.

---