Articolo 335 Codice Civile
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Primo - Delle Persone E Della Famiglia · Titolo IX - Della Responsabilita Genitoriale E Dei Diritti E Doveri Del Figlio Art
Riammissione nell'esercizio dell'amministrazione
Dispositivo
Il genitore rimosso dall'amministrazione ed eventualmente privato dell'usufrutto legale ^(1) può essere riammesso dal tribunale [38], [51] nell'esercizio dell'una e nel godimento dell'altro, quando sono cessati i motivi che hanno provocato il provvedimento [336].
(1) Allorché avvenga una lesione degli interessi del minore (unico vero soggetto tutelato dal presente e dal precedenteart. 334 del c.c.), subentrano i provvedimenti ablativi delineati, ad opera del tribunale; essi riguarderanno il potere di amministrazione, per i rapporti patrimoniali, e conseguentemente il potere di rappresentanza per i profili personali.
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