Titolo IX - Della Responsabilita Genitoriale E Dei Diritti E Doveri Del Figlio Art

Articolo 318 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Primo - Delle Persone E Della Famiglia · Titolo IX - Della Responsabilita Genitoriale E Dei Diritti E Doveri Del Figlio Art

Abbandono della casa del genitore

Dispositivo

^(1)Il figlio, sino alla maggiore età o all'emancipazione, non può abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita su di lui la responsabilità genitoriale né la dimora da essi assegnatagli. Qualora se ne allontani senza permesso, i genitori ^(2) possono richiamarlo [358] ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare [344] [38].

(1) L'articolo è stato inserito dall'art. 140 della L. 19 maggio 1975 n. 151.

(2) Il potere di richiamo è congiuntivo, ed in caso di contrasto tra genitori provvederà il giudice.

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