Titolo II - Delle Persone Giuridiche

Articolo 22 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Primo - Delle Persone E Della Famiglia · Titolo II - Delle Persone Giuridiche

Azioni di responsabilità contro gli amministratori

Dispositivo

Le azioni di responsabilità ^(1) contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall'assemblea [21] e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori.

(1) Altra competenza assembleare è l'azione di responsabilità nei confronti di chi tra i soci abbia violato obblighi derivanti dalla legge o dallo statuto; parimenti alla eventuale rinuncia alla stessa, una volta deliberata dall'assemblea deve essere esercitata dai nuovi amministratori o dai liquidatori.

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