Titolo II - Delle Persone Giuridiche

Articolo 15 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Primo - Delle Persone E Della Famiglia · Titolo II - Delle Persone Giuridiche

Revoca dell'atto costitutivo della fondazione

Dispositivo

L'atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l'attività dell'opera da lui disposta [555], [786], [2331].

La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi.

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